| Statuto del Club |
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Statuto dell'associazione Vanityauto approvato nell'assemblea straordinaria tenutasi in data 12/06/2005
Articolo 1 COSTITUZIONE - DURATA - SEDE. E' costituita in data 12/06/2005 l'Associazione Vanityauto con sede legale in Via Gramsci 14/B Cinquale di Montignoso 54038 Massa (MS). L'associazione Vanityauto è una libera associazione, apolitica e senza scopi di lucro che si è costituita per riunire appassionati di veicoli particolari, classici, di interesse storico amatoriale e collezionistico, con particolare riferimento a tutti i modelli della "Mini" classica. . La durata del sodalizio è a tempo indeterminato e cesserà quando le attività prefisse non avranno più motivo di essere.
Articolo 2 SCOPI L'Associazione non ha fini dì lucro e si prefigge I seguenti scopi:
a) Riunire in sodalizio i proprietari, possessori ed amatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e amatoriale. b) lncoraggiare e favorire il recupero ed il restauro affinchè venga salvaguardato il patrimonio veicolare dei veicoli di interesse storico, collezionistico, amatoriale e di tendenza. c) Fornire ai propri soci assistenza e informazione sulle normative e sulle leggi che regolano la conservazione e la circolazione di veicoli storici. d) Organizzare manifestazioni, gite turistiche, incontri culturali e valorizzare attraverso tali iniziative, Il territorio della Versilia; e) Fornire occasioni per migliorare ed ampliare i rapporti tra Soci ed i sodalizi del settore; f) Organizzare mostre, esposizioni e mercati scambio aventi per oggetto il motorismo storico, i suoi ricambi e componenti, l'oggettistica e la letteratura ad esso inerenti. g) L'associazione potrà essere federata ed affiliata ad organizzazioni sportive e culturali o club automobilistici con analoghi scopi sociali.
Articolo 3 PATRIMONIO Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalla quota versata dal soci fondatori al momento dell'atto di fondazione, stabilita in euro 20,00 per ogni socio fondatore - dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio; - da contributi versati al Club sotto forma di erogazioni liberali per Io svolgimento dell'attività Istituzionale o di attività specifiche; - da donazioni, elargizloni di associati benemeriti; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare Il patrimonio.
Articolo 4 SOCI I soci si suddividono In: Fondatori: I firmatari dell'atto costitutivo. Ordinari: le persone che, condividendo gli scopi del Club, In possesso o meno di auto e moto d'epoca, versano la quota sociale. Onorari : le persone che per meriti particolari favoriscono il raggiungimento degli scopi statutari, e vengono insignite di tale titolo dal consiglio direttivo del Club. I Soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
Articolo 5 QUOTA SOCIALE Tutti I soci (ad eccezione di quelli onorari, nominati dal Consiglio direttiva) sono tenuti al pagamento della quota sociale, intendendosi per tale l'Importo dovuto all'Associazione, fissato dal Consiglio direttivo.
Articolo 6 ADESIONE DEI SOCI I soci ordinari ratificano la loro adesione mediante il pagamento della quota sociale che deve avvenire entro il mese di Febbraio dell'anno solare cui si riferisce. In assenza di tale adempimento, e qualora non perfezionano la loro posizione contributiva entro 15 giorni successivi all'invito che sarà loro inoltrato dalla Segreteria, saranno considerati decaduti dalla lista del soci.
Articolo 7 AMMISSIONE DEI SOCI Gli aspiranti soci ordinari verranno ammessi a far parte dell'Associazione su domanda che dovrà essere vagliata e approvata dal Consiglio direttivo.
Articolo 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I Soci debbono osservare le norme statutarie e regolamentari nonché le delibere assembleari avallate dal Consiglio direttivo. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Club, a far parte del Comitati e Giurie nominati dal Consiglio direttivo in occasioni particolari. Il Club si Impegna a fornire al soci la consulenza necessaria In materia di immatricolazioni, omologazioni, esenzioni fiscali, restauro, assicurazione di autovetture e motocicli d'epoca. I soci dovranno comunicare alla Segreteria eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico per poter ricevere comunicazioni dall'Associazione.
Articolo 9 ORGANI SOCIALI Sono Organi Sociali: 1. L'Assemblea del Soci 2. Il Consiglio Direttivo 3.Il Presidente
Articolo 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea ordinaria verrà convocata normalmente una volta all'anno e quella straordinaria, su richiesta motivata del Consiglio direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) del Soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione del soci alle assemblee avverrà per Iscritto o in forma telematica con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata. In essa sarà segnalato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora In cui dovrà avvenire la riunione sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea ordinaria sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno del Soci. In seconda convocazione le Assemblee saranno valide con la presenza di qualunque numero di soci. In entrambe I casi saranno ritenute valide le delibere che otterranno la maggioranza del voti espressi. L'Assemblea ordinaria delibera sui rendiconto consuntivo di gestione dell'anno trascorso, sul preventivo di quello a venire nei tempi previsti dalle norme di legge, nonché sugli Indirizzi, direttive generali ed economiche del Club. Provvede Inoltre, ogni cinque anni, all'elezione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera sul temi proposti e messi all'ordine del giorno.
Articolo 11 IL PRESIDENTE. Il Presidente è responsabile legale del’associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo con le maggioranze prescritte, e rimane in carica 5 anni. Il mandato è rinnovabile alla scadenza. Cessa dalla carica per dimissioni o per altro Impedimento motivato. La reggenza è assunta dal Vice Presidente. Il Presidente Indica I programmi dell'Associazione la rappresenta legalmente, convoca le assemblee, convoca il Consiglio direttivo ne dirige i lavori. Il Presidente conferisce al membri del Consiglio direttivo le deleghe di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Le stesse deleghe possono essere ritirate solo per ragioni gravi e comprovate. E' necessario un provvedimento motivato. Il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, qualora ne sia da esso investito.
Articolo 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO. E' L'organo Direttivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è composto da 5 soci che vengono eletti dall'Assemblea fra quelli che abbiano maturato almeno 12 mesi di anzianità di appartenenza al Club. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. In caso di dimissioni o di giustificata cessazione di disponibilità di un Membro, gli succederà il Candidato primo non eletto e così di seguito. Qualora il cessante abbia ricoperto una carica sociale (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) il Presidente provvederà a ripetere l'assegnazione di detta carica nell'ambito dei Consiglieri eletti. Altri incarichi speciali verranno assegnati dal Consiglio direttivo qualora se ne ravvisasse la necessità (vd. Commissioni Tecniche). Il Consiglio direttivo si riunirà su convocazione del Presidente. Le delibere del Consiglio saranno valide con la presenza di almeno 3 (tre) Membri. In caso di parità i voti, quello del Presidente, o di chi per esso, è determinante.
Articolo 13 SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da una Assemblea straordinaria del soci. Qualora dallo scioglimento dell'Associazione si dovessero trarre proventi, anche per liquidazione dell'eventuale patrimonio, questi saranno devoluti ad una associazione con finalità affini, con decisione dell' Assemblea
Articolo 14 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente In materia. |